1. I concorsi di accesso al ruolo per la terza fascia sono nazionali e sono banditi per l'insieme dei posti disponibili nello stesso settore disciplinare.
2. Le commissioni concorsuali per i concorsi di cui al comma 1 sono costituite da professori di prima e seconda fascia nonché da esperti stranieri del settore scientifico, prescelti con sorteggio secondo norme stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge, adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
3. Sullo schema del regolamento di cui al comma 2 devono essere acquisiti i pareri obbligatori del CUN e delle Commissioni parlamentari competenti e deve essere sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane.
4. Il regolamento di cui al comma 2 deve contenere i criteri e i parametri necessari a individuare ed aggiornare gli elenchi dei professori nell'ambito dei quali sono effettuati i sorteggi. Il medesimo regolamento deve indicare espressamente i casi di incompatibilità con la funzione di componente delle commissioni concorsuali e le norme volte a favorire la più ampia rotazione nella formazione delle stesse commissioni.
5. Con le stesse modalità di cui al presente articolo, al fine di favorire l'accesso alla docenza universitaria da parte di persone in possesso di elevate professionalità,